Riconoscimento dei diplomi Italiani in Gran Bretagna

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Il riconoscimento dei diplomi in Gran Bretagna

Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi ?destinato alle persone che, essendo in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una professione in uno Stato membro dell'Unione Europea, Gran Bretagna inclusa, intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro (cosiddetto Stato ospitante) e devono ottenervi perciè il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione regolamentata nello Stato ospitante. (Viceversa, se la professione Non è egolamentata nello Stato ospitante, Non è ecessario chiedere il riconoscimento dei propri titoli; si può iniziare ad esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato: stessi diritti e stessi obblighi).

Il sistema generale si applica dunque alle professioni regolamentate: professioni il cui esercizio ?subordinato al possesso di determinati titoli (come ad esempio le professioni di avvocato, perito contabile, insegnante, fisioterapista...). Non si applica per?a quelle professioni regolamentate che sono giàcontemplate da un altro sistema specifico di riconoscimento dei diplomi: medico, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica, farmacista ed architetto, n?alle attività artigiane, industriali o commerciali contemplate dalle direttive "transitorie".

Il sistema generale riguarda le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno tutti i titoli necessari all'esercizio di una determinata professione in uno Stato membro A e desiderano esercitarla in uno Stato membro B, dove tale professione ?regolamentata senza essere coperta da un altro sistema di riconoscimento. Meccanismo di riconoscimento: il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa, cio?permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di provenienza. Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere riconosciuto come tale.

Ma il riconoscimento Non è utomatico: per ottenerlo occorre presentare una domanda all'autorità competente dello Stato ospitante, che dovr? esaminare ogni singolo caso. L'autorità accerta: 1) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e 2) che la durata ed il contenuto della formazione (vedi anni di Universit?nbsp; non presentino differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'autorità competente deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione

 Misure di compensazione: se la durata delle formazioni differisce di almeno un anno, l'autorità competente può esigere che la persona possieda un'esperienza professionale (della durata variabile da 1 a 4 anni). In caso di differenze sostanziali tra le professioni o nel contenuto delle formazioni, l'autorità competente può imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente). In tutti i casi può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre tener conto dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nello Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato membro. Tale esperienza potr?semplificare la misura di compensazione prevista o evitarne l'applicazione. Casi particolari:

1) Se la professione per la quale ?richiesto il riconoscimento dei titoli Non è egolamentata nello Stato di provenienza, l'autorità competente potr?esigere il possesso di un'esperienza professionale di due anni.

2) Se il diploma ?stato ottenuto in un paese non membro dell'Unione ed ?giàstato riconosciuto in uno Stato membro nel quale la professione è stata esercitata per 2 o 3 anni, a seconda dei casi, il diploma potr?essere riconosciuto nello Stato ospitante.

Limiti:

1) L'autorità competente dispone di 4 mesi per esaminare la domanda e prendere una decisione: essa può riconoscere i titoli, subordinare il riconoscimento ad una misura di compensazione, respingere la domanda.

2) La decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione) deve essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.

3) In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, ?possibile promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante, per mancato rispetto del termine (di 4 mesi) previsto, secondo il caso, dall'articolo 8 della direttiva 89/48 o dall'articolo 12 della direttiva 92/51.

4) Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto della domanda. Le sentenze della Corte di giustizia CE si limitano a dichiarare l'inadempienza di uno Stato membro a motivo della non corretta applicazione del diritto comunitario o dell'esistenza di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa condannata dalla Corte.

Testi di riferimento: direttiva 89/48/CEE del 21.12.88, direttiva 92/51/CEE del 18.6.92, direttiva 94/38/CE del 26.7.94 e direttiva 95/43/CE del 20.7.95; guida per l'utente del sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali. II. Informazioni sulle formalit?nel Regno Unito Procedura: le domande di riconoscimento vanno indirizzate, nel Regno Unito, all'autorità competente a ricevere e trattare le domande relative alla professione regolamentata che il richiedente intende esercitare. Per identificare l'autorità competente, ci si può rivolgere al "punto di contatto" (vedere indirizzo al punto III).

Documenti da presentare a corredo della domanda: per conoscere l'elenco esatto dei documenti da allegare alla domanda occorre rivolgersi all'autorità competente. A titolo indicativo ?possibile che si debba fornire: - un certificato di nascita, - i diplomi o titoli ottenuti, - una prova dell'esperienza professionale, - un certificato di buona salute, - un certificato relativo alla capacità finanziaria... Se la professione in causa non ?regolamentata nello Stato di provenienza occorre fornire anche un certificato attestante che l'interessato ha esercitato la professione per 2 anni almeno negli ultimi 10 anni. Traduzioni e spese procedurali: i documenti dovranno essere forniti in originale o in copia autenticata insieme alla relativa traduzione. Potr?essere chiesto il pagamento delle spese amministrative per registrare la domanda, esaminarla e, se necessario, per organizzare l'esame o il tirocinio. Testi nazionali: esistono un testo di base (SI n. 824 del 1991) e alcuni testi complementari.

Insomma, come vedete c'è un bel po' di  burocrazia. Ma le cose sono molto più semplici di quello che appaiono. Per ottenere i testi relativi alla professione che interessa, occorre rivolgersi alle autorità del Regno Unito competenti per quella determinata professione. Per le professioni regolamentate oggetto di una scheda specifica (avvocati e insegnanti in particolare) i riferimenti ai principali testi applicabili sono reperibili nelle schede specifiche. Ulteriori informazioni figurano anche nella pubblicazione "Europe open for professions" del Department of Trade & Industry (ministero dell'industria e commercio) (DTI, Kingsgate House, 66-74 Victoria street, London SW1) Tel.: 44.207.215.4405    oppure  44.207.215.4648.

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