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Riconoscimento dei
diplomi italiani in Gran Bretagna
Il riconoscimento
dei diplomi in Gran Bretagna
Il sistema generale
di riconoscimento dei diplomi ?destinato alle persone che,
essendo in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di
una professione in uno Stato membro dell'Unione Europea, Gran
Bretagna inclusa, intendono esercitare la stessa professione
in un altro Stato membro (cosiddetto Stato ospitante) e devono
ottenervi perciè il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta
di una professione regolamentata nello Stato ospitante. (Viceversa,
se la professione Non è egolamentata nello Stato ospitante,
Non è ecessario chiedere il riconoscimento dei propri titoli;
si può iniziare ad esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato: stessi diritti e stessi obblighi).
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Il sistema generale
si applica dunque alle professioni regolamentate: professioni
il cui esercizio ?subordinato al possesso di determinati titoli
(come ad esempio le professioni di avvocato, perito contabile,
insegnante, fisioterapista...). Non si applica per?a quelle
professioni regolamentate che sono giàcontemplate da un altro
sistema specifico di riconoscimento dei diplomi: medico, dentista,
veterinario, infermiere, ostetrica, farmacista ed architetto,
n?alle attività artigiane, industriali o commerciali contemplate
dalle direttive "transitorie".
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Il sistema generale riguarda
le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno
tutti i titoli necessari all'esercizio di una determinata professione
in uno Stato membro A e desiderano esercitarla in uno Stato
membro B, dove tale professione ?regolamentata senza essere
coperta da un altro sistema di riconoscimento. Meccanismo di
riconoscimento: il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato
o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano una formazione
professionale completa, cio?permettono di esercitare la professione
nel proprio Stato di provenienza. Di regola, il diploma, certificato
o titolo deve essere riconosciuto come tale.
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Ma il riconoscimento
Non è utomatico: per ottenerlo occorre presentare una
domanda all'autorità competente dello Stato ospitante, che dovr?
esaminare ogni singolo caso. L'autorità accerta: 1) che la professione
regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante
sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti
i titoli richiesti nello Stato di provenienza e 2) che la durata
ed il contenuto della formazione (vedi anni di Universit?nbsp;
non presentino differenze sostanziali con la
durata ed il contenuto di quella richiesta nello
Stato ospitante. Se si tratta della stessa
professione e le formazioni sono sostanzialmente
simili, l'autorità competente deve riconoscere i
titoli presentati. Se invece la stessa autorità
dimostra che esistono differenze sostanziali
nelle professioni oppure nella durata o nel
contenuto delle formazioni, allora può esigere
una misura di compensazione |
Misure di compensazione: se la durata delle formazioni differisce
di almeno un anno, l'autorità competente può esigere che la
persona possieda un'esperienza professionale (della durata variabile
da 1 a 4 anni). In caso di differenze sostanziali tra le professioni
o nel contenuto delle formazioni, l'autorità competente può
imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente).
In tutti i casi può imporre una sola misura di compensazione.
Deve inoltre tener conto dell'esperienza professionale eventualmente
acquisita nello Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato
membro. Tale esperienza potr?semplificare la misura di compensazione
prevista o evitarne l'applicazione. Casi particolari:
1) Se
la professione per la quale ?richiesto il riconoscimento dei
titoli Non è egolamentata nello Stato di provenienza, l'autorità
competente potr?esigere il possesso di un'esperienza professionale
di due anni.
2) Se il diploma ?stato ottenuto in un paese non
membro dell'Unione ed ?giàstato riconosciuto in uno Stato
membro nel quale la professione è stata esercitata per 2 o 3
anni, a seconda dei casi, il diploma potr?essere riconosciuto
nello Stato ospitante.
Limiti:
1) L'autorità competente dispone
di 4 mesi per esaminare la domanda e prendere una decisione:
essa può riconoscere i titoli, subordinare il riconoscimento
ad una misura di compensazione, respingere la domanda.
2) La
decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione)
deve essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.
3) In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, ?possibile
promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato
ospitante, per mancato rispetto del termine (di 4 mesi) previsto,
secondo il caso, dall'articolo 8 della direttiva 89/48 o dall'articolo
12 della direttiva 92/51.
4) Le istituzioni comunitarie non
hanno il potere di annullare una decisione amministrativa presa
da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità nazionali competenti
possono annullare una decisione di rigetto della domanda. Le
sentenze della Corte di giustizia CE si limitano a dichiarare
l'inadempienza di uno Stato membro a motivo della non corretta
applicazione del diritto comunitario o dell'esistenza di una
norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta
alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni
individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa
condannata dalla Corte.
Testi di riferimento: direttiva 89/48/CEE
del 21.12.88, direttiva 92/51/CEE del 18.6.92, direttiva 94/38/CE
del 26.7.94 e direttiva 95/43/CE del 20.7.95; guida per l'utente
del sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali. II. Informazioni sulle formalit?nel Regno Unito Procedura:
le domande di riconoscimento vanno indirizzate, nel Regno Unito,
all'autorità competente a ricevere e trattare le domande relative
alla professione regolamentata che il richiedente intende esercitare.
Per identificare l'autorità competente, ci si può rivolgere
al "punto di contatto" (vedere indirizzo al punto III).
Documenti
da presentare a corredo della domanda: per conoscere l'elenco
esatto dei documenti da allegare alla domanda occorre rivolgersi
all'autorità competente. A titolo indicativo ?possibile che
si debba fornire: - un certificato di nascita, - i diplomi o
titoli ottenuti, - una prova dell'esperienza professionale,
- un certificato di buona salute, - un certificato relativo
alla capacità finanziaria... Se la professione in causa non
?regolamentata nello Stato di provenienza occorre fornire anche
un certificato attestante che l'interessato ha esercitato la
professione per 2 anni almeno negli ultimi 10 anni. Traduzioni
e spese procedurali: i documenti dovranno essere forniti in
originale o in copia autenticata insieme alla relativa traduzione.
Potr?essere chiesto il pagamento delle spese amministrative
per registrare la domanda, esaminarla e, se necessario, per
organizzare l'esame o il tirocinio. Testi nazionali: esistono
un testo di base (SI n. 824 del 1991) e alcuni testi complementari.
Insomma, come vedete
c'è un bel po' di burocrazia. Ma le cose sono molto
più
semplici di quello che appaiono. Per ottenere i testi relativi
alla professione che interessa, occorre rivolgersi alle autorità
del Regno Unito competenti per quella determinata professione.
Per le professioni regolamentate oggetto di una scheda specifica
(avvocati e insegnanti in particolare) i riferimenti ai principali
testi applicabili sono reperibili nelle schede specifiche. Ulteriori
informazioni figurano anche nella pubblicazione "Europe open
for professions" del Department of Trade & Industry (ministero
dell'industria e commercio) (DTI, Kingsgate House, 66-74 Victoria
street, London SW1) Tel.: 44.207.215.4405
oppure 44.207.215.4648.
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