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Riconoscimento dei
diplomi italiani
► Architetti
Riconoscimento
dei diplomi italiani per architetti
La professione
d'architetto e il settore dell'architettura sono oggetto della
direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985. I titoli
di studio che possono essere riconosciuti sulla base della direttiva
sono quelli previsti dall'articolo 11 della stessa o nella comunicazione
prevista dall'articolo 7 (vedi elenco in appresso). La direttiva
non d'luogo, tuttavia, ad un'armonizzazione completa dei cicli
di formazione in architettura.
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Possono quindi esistere altre
formazioni, non conformi alla direttiva, ma assolutamente legali.
Queste formazioni (ed i titoli che le comprovano) possono essere
riconosciute sulla base dell'articolo 52 del trattato CE, interpretato
dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa
C 340/89 "Vlassopoulou". Secondo la giurisprudenza della Corte,
lo Stato membro ospitante, quando riceve una domanda di autorizzazione
ad esercitare una professione regolamentata da parte di un libero
professionista migrante, autorizzato a tal fine nello Stato
d'origine o di provenienza, ?obbligato a tener conto dei diplomi,
certificati, ed altri titoli di cui il migrante sia in possesso
e della sua esperienza professionale.
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Se tali qualificazioni
sono equivalenti a quelle prescritte nello Stato ospitante,
l'architetto migrante deve essere autorizzato ad esercitarvi
la professione. In caso contrario deve avere la possibilità
di colmare le lacune della sua formazione. Ogni decisione amministrativa
deve essere motivata e poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale
che consenta di controllarne la conformit?al diritto comunitario.
2) Il riconoscimento previsto dalla direttiva (e quello fondato
direttamente sull'articolo 52 del trattato CE) si applica unicamente
ai diplomi ottenuti da un cittadino comunitario in uno Stato
membro dell'Unione. Se il diploma ?stato ottenuto in uno Stato
terzo il riconoscimento ?facoltativo e compete ad ogni singolo
Stato membro. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro,
di un diploma rilasciato da un paese terzo non obbliga gli altri
Stati membri a fare altrettanto.
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3) Il settore dell'architettura
ed il regime giuridico della professione d'architetto (diritti,
doveri, competenze, incompatibilit? sono definiti dalle disposizioni
di legge nazionali dello Stato membro ospitante. Di conseguenza
la posizione giuridica del migrante sar?uella dei professionisti
che hanno ottenuto la loro qualificazione nello Stato membro
ospitante. Da ci?può risultare che determinati poteri di cui
disponga il migrante nello Stato membro d'origine o di provenienza
non gli siano riconosciuti nello Stato ospitante.
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4) Principali
atti comunitari - direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10
giugno 1985 (GU L 325 del 21 agosto 1985), modificata dalle
direttive del Consiglio 84/614/CEE, 86/17/CEE e 90/658/CEE,
e dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della
Svezia (GU L 1 del 1* gennaio 1995). - comunicazione 89/C 205/06
(GU C 205 del 10 agosto 1989), aggiornata dalle comunicazioni
94/C 350/06 e 95/C 65/03.
Informazioni sulle formalit?nazionali
nel Regno Unito
Procedure nazionali in vigore: Il Regno Unito
regolamenta unicamente l'uso del titolo professionale di "architect".
Si può quindi esercitare liberamente la professione senza obbligo
d'iscrizione purch?non venga utilizzato il titolo di "architect".
Per essere iscritti come "architect" occorre presentare domanda,
corredata di tutti i documenti necessari, presso l'Architects
Registration Board (ARB), organismo competente per il riconoscimento
e la registrazione dei diplomi non britannici.
Il "Departement
of the Environment, Transport and the Regions" ?responsabile
dell'applicazione della direttiva. 2. Informazioni e/o documenti
da presentare al Architects Registration Board: Per fregiarsi
del titolo professionale di architetto occorre presentare l'originale
del diploma, di un documento dal quale risulti la nazionalit?
dimostrare un'esperienza professionale di due anni e fornire
la prova di non essere stati dichiarati falliti n?oggetto di
sanzioni disciplinari o penali. 3. Spese eventuali All'atto
della presentazione della domanda d'iscrizione occorre pagare
?35. Occorre inoltre pagare una quota d'iscrizione annuale che
attualmente (1998) ?di ?30. 4. Punto di contatto Architects
Registration Board, 73 Hallam Street, London W1N 6EE, tel. +44
207 580.58.61, fax +44 207 436 5269. 5. Testi nazionali Architects
(Registration) Acts 1931-1969. Architects Act 1997.
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